"Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire nell’anno di riferimento.
venerdì 2 dicembre 2022
Emanata la nota MIM sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024
Per quanto riguarda l'Istruzione parentale si legge:
Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di
idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di
iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per
l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di
una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti
la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione
preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il
termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di idoneità
presso una scuola statale o paritaria al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini
dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione
in una scuola primaria statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo
straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore
previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono
iscriversi a una scuola statale o paritaria.
È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di
idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli alunni inserendo l’esito dell’esame di
idoneità, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione."